STATUTO
ASSOCIAZIONE
Medici della Prevenzione
A.M.D.P.
Atto Costitutivo
e
Statuto sociale
Oggi 27
Marzo 2010 in Sestu (CA) Corso Italia
14 si sono riuniti i seguenti signori :
·
Melis Antonello, nato a Cagliari (CA) il 09/12/1962, residente
in Sestu (CA) Via Nuova n. 39
Professione: Medico Codice Fiscale: MLSNNL62T09B354D
· Mura Maria Gabriella, nata a Cagliari (CA) il
24/07/1968, residente in Cagliari (CA) Via Prunas
n.1
Professione: Medico Codice Fiscale: MRUMGB68L64B354N
· Pedditzi Elisabetta, nata a
Cagliari (CA) il 24/12/1962, residente in Maracalagonis (CA) Via Dei
Mille n. 14.
Professione:
Medico Codice Fiscale:
PDDLBT62T64B354H
·
Cicu Francesco, nato a
Roma (RM) il 09/11/1963, residente in Cagliari (CA) Via Piero Della
Francesca n. 14. Professione:
Medico; Codice Fiscale:
CCIFNC63S09H501U
·
Farris
Stefania, nata a Cagliari (CA) il 03/09/1966, residente in Sestu (CA) Via
Einstein n. 31 esp. D Professione: Medico Codice Fiscale: FRRSFN66P43B354J
·
Mascia Monica, nata a Cagliari (CA) il 17/05/1967,
residente in Pirri (CA) Via Dolianova n.16
Professione: Medico
Codice Fiscale: MSCMNC67E57B354U
Detti comparenti convengono di costituire
un’associazione senza finalità di lucro. I presenti chiamano a presiedere la riunione il Dott. Melis
Antonello il quale a sua volta nomina a suo Segretario la Dott. ssa Pedditzi Elisabetta
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i
presenti a farsi promotori della costituzione dell’associazione e legge lo
Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato
all’unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione
all’associazione è libera, che il funzionamento dell’associazione è basato
sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono
elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano che l’associazione venga
denominata “ASSOCIAZIONE
MEDICI DELLA PREVENZIONE
”. L’associazione potrà anche utilizzare la denominazione
abbreviata di “A.M.D.P.
” ed avrà sede in Sestu Corso Italia n° 14 , inoltre vengono
nominati quali componenti del Consiglio
Direttivo i seguenti signori :
Presidente Melis Antonello
Vice Presidente Mura Maria Gabriella
Segretario Pedditzi
Elisabetta
Consigliere Cicu Francesco
Consigliere Farris
Stefania
Consigliere Mascia Monica
Il Presidente Il Segretario
………………………………
……………………………………
STATUTO
Art.
1 – denominazione e sede
E’
costituita una associazione priva di personalità giuridica ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del codice civile. L’associazione assume la
denominazione di “ASSOCIAZIONE MEDICI
DELLA PREVENZIONE”. L’associazione
potrà anche utilizzare la denominazione abbreviata di “A.M.D.P ”.
L’Associazione ha la sua sede nel comune di Sestu , in Corso Italia 14. Essa potrà liberamente stabilire sedi
periferiche a valenza comunale, provinciale e regionale.
Qualora
i soci lo ritengano opportuno, l’Associazione potrà aderire agli Enti di
Promozione Sociale riconosciuti allo scopo di usufruire delle agevolazioni
previste per le associazioni di promozione sociale.
Art.
2 - caratteristiche
L’Associazione è autonoma ed amministrativamente
indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce
l’uguaglianza di tutti i soci. Essa non persegue fini di lucro, con divieto di
distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, fatte salve le norme di legge.
Art.
3 - scopi e attività
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, intendendo far partecipi gli associati dei benefici della
mutualità, a mezzo della propria struttura organizzativa, direttamente come
anche avvalendosi dell'apporto dei soci ovvero di persone esterne, giuridiche
come fisiche, dotate di speciali attributi di professionalità generale per
contribuire ai fini dell’associazione cioè a diffondere la sensibilizzazione
all’importanza della prevenzione di alcune determinate malattie.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’associazione si
propone:
a) di promuovere una campagna
di informazione alla prevenzione in tutto il territorio regionale.
b) di recarsi direttamente in
tutti i Comuni regionali che aderiranno ad iniziative proposte dalla nostra
associazione ed effettuare alla popolazione interessata visite mediche di
screening.
c) di utilizzare l’ecografia
per un più dettagliato esame di prevenzione ad esempio screening ecografico
sulla mammella, sulla tiroide, sulla prostata ecc.
d) di sensibilizzare i medici
di base con materiale informativo e quando possibile di coinvolgerli nelle
visite di prevenzione dei loro assistiti.
e) di sensibilizzare la
popolazione ad esami di prevenzione periodici annuali.
f) di organizzare quando sia
possibile convegni con la partecipazione o dei medici specialisti interni all’
g) di recarsi quando
possibile negli istituti scolastici per iniziare la prevenzione già all’età
adolescenziale.
h) di invitare i pazienti ad
iscriversi annualmente all’associazione per usufruire dell’invio di materiale
informativo e eventuali consulenze mediche quando richieste.
i) di consegnare materiale
informativo a tutti i pazienti che si sottoporranno allo screening per
divulgare l’importanza della prevenzione.
j) di curare forme di
pubblicità e promozione dell’associazione in modo da trasmettere all’esterno un
messaggio uniforme dell’associazione e dei suoi appartenenti, nonché di
salvaguardare l’immagine dell’associazione nei confronti dell’opinione pubblica , degli organismi pubblici e privati interessati.
k) di stipulare accordi con
banche ed istituti di credito per favorire tramite agevolazioni economiche
l’acquisto di strumenti o altro materiale utile alla finalità dell’associazione
cioè la prevenzione.
l) di instaurare rapporti con
strutture ospedaliere pubbliche o private in modo da seguire nel modo più
idoneo con ulteriori accertamenti il paziente affetto da patologia riscontrata
nello screening;
m)
di
promuovere sistemi di acquisto collettivo, a seguito delle eventuali richieste
degli associati, delle attrezzature e degli strumenti sanitari ad essi
occorrenti.
n) di istituire un servizio
di mutua assistenza tra gli associati per garantire una adeguata distribuzione
del lavoro nel caso di eccesso di richieste di screening dai vari comuni
regionali.
o) di stipulare accordi con
case farmaceutiche per ottenere sussidi per l’acquisto di materiale utile
all’associazione.
p) di istituire un conto
corrente dove chiunque possa iscriversi all’associazione o donare un contributo
che l’associazione utilizzerà per potenziare
ed incrementare l’attività di prevenzione.
L’Associazione, attraverso i metodi del libero
associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività
sociali, culturali e di promozione della crescita personale e sociale degli
associati, attraverso la predisposizione, l’organizzazione e lo svolgimento di
attività attinenti la sfera sociale e professionale anche attraverso la
creazione e gestione di apposite strutture operative.
Può altresì svolgere altre attività culturali,
assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro
permanente di vita associativa, al fine di favorire la partecipazione dei
propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a
valenza collettiva.
A tal fine l’Associazione potrà attivare rapporti e
sottoscrivere convenzioni con enti pubblici
L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la
conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle
proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche
attraverso notiziari periodici ed attività editoriali, conferenze, convegni
etc.
L’Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi
o razziali.
Art.
4 - soci
L'Associazione
è costituita da soci ordinari e soci sostenitori.
I
soci ordinari devono essere medici in regola
con i requisiti di legge imposti per la categoria e che si impegnino a
contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente
statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.
I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota
sociale annuale stabilita dal consiglio direttivo. Tale quota non è
trasmissibile né rivalutabile. I soci, nel rispetto degli appositi regolamenti,
hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione, di
usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e
manifestazioni indette dall’associazione stessa.
I
soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, enti, aziende che
intendano partecipare al funzionamento dell'associazione dal punto di vista
finanziario. Tutti i soci ordinari hanno
diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. E’ esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art.
5 - Criteri di ammissione e esclusione dei soci ordinari
L’ammissione all’Associazione è subordinata alle
seguenti norme:
a) presentazione della domanda e dichiarazione di
presentazione da parte di un socio ordinario;
b) accettazione del presente statuto, del regolamento interno e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o
decesso. I soci possono essere sospesi.
Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto.
Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede
alla cancellazione dal libro dei soci.
L’espulsione o la sospensione di un socio può essere
adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i
seguenti motivi:
a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi
dell’
b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza
alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
c) mancato pagamento delle quote associative;
d) aver arrecato volontariamente danni morali o
materiali all’Associazione.
In ogni caso, prima di procedere all’espulsione o alla
sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi
possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà
esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Art.
6 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.
Art.
7 - L’Assemblea generale
L’Assemblea è composta da tutti i soci ordinari, può
essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa
determinazione del Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal
Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo
caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene
richiesta.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta
all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e adempie ai
seguenti compiti:
- approva gli indirizzi e le linee generali del
programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il
numero dei componenti;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale
che eccedono l’ordinaria amministrazione;
- delibera eventuali regolamenti interni e le loro
variazioni;
- decide l’importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico, finanziario e patrimoniale dell’anno precedente;
- decide su eventuali controversie relative ai
regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le
decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- delibera le modifiche al presente statuto.
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate
tramite e-mail all’indirizzo comunicato dall’associato, nonché mediante avviso
scritto esposto presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima della
data fissata. L’Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito
per lettera, fax o e-mail al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima
della data fissata.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine
del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda
convocazione. L’Assemblea sia ordinaria
che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione. l’Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento
dell’
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le votazioni
possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia
richiesta 1/5 dei presenti.
In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono
nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle
operazioni di voto.
Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione
avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere
apposito verbale firmato da chi ha presieduto l’Assemblea stessa e dal
verbalizzante.
Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai
soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede
dell’Associazione.
Art.
8 - Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad
un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci ordinari. Il Consiglio elegge al
suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai
suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più
componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere
alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in
carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In caso ciò non fosse
possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino
alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada
oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve procedere alla nomina
di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di
forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio
direttivo viene dichiarato decaduto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito se è presente la
maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali,
sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.
Il Consiglio ha il compito di:
- redigere i programmi delle attività sulla base delle
indicazioni e delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea;
- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto
economico, finanziario e patrimoniale;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- formulare gli eventuali regolamenti interni da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all’attività
dell’Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione,
ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l’utilizzazione di
determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri
eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate
con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della
riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed
il luogo della seduta.
Art.
9 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al
Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione sia di
fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio
direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
sono svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne
organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti
giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale
che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima
riunione.
Art.
10 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti da:
·
quote associative;
·
contributi di enti ed associazioni;
·
lasciti, donazioni e liberalità, da parte dei soci e di
terzi:
·
proventi derivanti dalle attività organizzate;
·
beni mobili ed immobili di proprietà;
·
quanto l’associazione potrà possedere in avvenire.
Gli eventuali utili di gestione debbono essere
reinvestiti per finalità istituzionali e non potranno essere distribuiti.
Art.
11 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il
primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi
dalla fine dell’esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il Bilancio
consuntivo relativo all’esercizio appena concluso, che dovrà essere approvato
dall’Assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art.
12 - Modifiche dello Statuto
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea
dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7.
Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione
civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e
presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.
Art.
13 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio
verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità
sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è
deliberata dall’Assemblea.
Art.
14 - Rinvio
Per quanto non convenuto nel presente statuto e nel
regolamento interno, valgono le norme previste in materia dalla legislazione
vigente.